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L’autorizzazione per la vendita al pubblico dei funghi epigei spontanei freschi é prevista dall’articolo 2 del DPR 376/95 e va rilasciata agli esercenti che dimostrino la propria capacità alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione la quale, con la disposizione contenuta nell’articolo 11 della LR 17/2001, prevede che le modalità di rilascio dell’autorizzazione siano stabilite da apposita disposizione della Giunta regionale.
In sostanza oltre alla abilitazione di tipo commerciale relativa al settore merceologico alimentare, o alla qualifica di produttore agricolo, servirà anche l’abilitazione alla vendita dei funghi, consistente nel riconoscimento della capacità di identificazione delle specie.
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