Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri fieristici e dalle manifestazioni realizzate nell'ambito del territorio regionale.
Per quartieri fieristici s’intendono le aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali, a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale. I soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica sono denominati enti fieristici, le cui caratteristiche sono descritte nell’art. 92 della L.R. 27/2009. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti sono elencati nell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 1 del 16/02/2011.
Per manifestazioni fieristiche s’intendono le attività svolte in via ordinaria, in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche sono individuate le seguenti tipologie:
- a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- c) mostre mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- d) esposizioni aperte al pubblico, dirette alla promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di trasparenza e di tutela della concorrenza. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano le norme igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro vigenti. L'attività fieristica è svolta dai soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche, appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o locale in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale è attribuita dalla Regione, quella di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione. La qualifica è revocata se l'organizzatore non effettua la manifestazione per due anni consecutivi o quando sono venuti meno i requisiti previsti.
I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare manifestazioni fieristiche inviano agli enti competenti una comunicazione contenente i dati relativi alle manifestazioni medesime e la dichiarazione del possesso dei requisiti stabiliti, al fine di garantire la necessaria qualità del servizio offerto e la sicurezza della manifestazione.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo:
- a) le esposizioni universali, disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928;
- b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi;
- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
- e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
- g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali, quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.
Modalità di presentazione
La domanda per l'attribuzione della qualifica della manifestazione fieristica è presentata dal legale rappresentante dell'organizzatore:
- per la qualifica internazionale o nazionale, alla struttura organizzativa regionale competente entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione;
- per la qualifica locale, al Comune entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.
Le suddette domande devono essere corredate dalla documentazione prevista dall’art. 4 – commi 2 e 3 – del Regolamento Regionale n. 1 del 16/02/2011.
La comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è presentata almeno 60 giorni prima dal legale rappresentante dell'organizzatore all'autorità competente, i cui contenuti e allegati sono previsti dall’art. 5 – commi 1, 2 e 3 - del Regolamento Regionale n. 1 del 16/02/2011.
La domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici è presentata dal legale rappresentante dell'ente fieristico alla struttura organizzativa regionale competente, corredata della documentazione prevista dall’art. 9 – comma 1 - del Regolamento Regionale n. 1 del 16/02/2011.